
Il mercato e la figura
del procuratore/agente sportivo
cronistoria dell’evoluzione DELLA FIGURA DI AGENTE SPORTIVO e le date del calciomercato 2025-26.
Per me sarà la venticinquesima stagione di ‘calciomercato’, ovvero l’insieme delle trattative contrattuali atte a definire il trasferimento di un calciatore da una squadra ad un’altra. Prima come consulente, poi come procuratore, agente FIFA e infine come agente sportivo. E ogni anno, non so se dire per fortuna o purtroppo, le giornate di mercato aperto aumentano. Per la prossima sessione le indicazioni della FIFA (Fédération Internationale de Football Association, ovvero la Federazione Internazionale di calcio) prevedono altre novità, allungando ancora di più il periodo di mercato aperto.
Nella prossima stagione (2025-26) ‘… in base al Regolamento, le Associazioni Membre FIFA dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dall’1 al 10 giugno 2025 – per tutti i loro club affiliati – prima dell’inizio della competizione’. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna ‘associazione membro FIFA’ interessata e lo scorso novembre in Italia, il Consiglio Federale ha autorizzato l’apertura di una finestra di mercato aggiuntiva in programma dall’1 al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juventus e Inter alla nuova Coppa del Mondo per Club. La sessione consentirà a tutti i club – non solo quelli coinvolti nella competizione – di tesserare nuovi calciatori. Una novità messa nero su bianco quando è stato pubblicato il comunicato legato ai ‘termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C’.
La prima finestra sarà valida solo per i club della Serie A 2024/25, che potranno depositare i contratti di acquisto e cessione dei giocatori, mentre le altre leghe italiane potranno eventualmente solo cedere, dall’1 al 10 giugno 2025, fino alle ore 20.00; durante questa finestra, inoltre, potranno anche essere depositate le risoluzioni di accordi di prestito così come la conversione del prestito in operazione a titolo definitivo. Poi si passerà alla finestra estiva ‘classica’, valida per le società di serie A, B e C, dall’1 luglio 2025 all’1 settembre 2025, entro le ore 20.00. Infine, nel nuovo anno ci sarà la classica finestra invernale, valida sempre per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C, dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026, entro le ore 20.00.
La FIGC ha ufficializzato anche le altre date: ‘…esercizio dei diritti di opzione e contro-opzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali – ove non sia previsto il diritto di contro-opzione – relativi alla stagione sportiva 2024/2025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2023/2024’, che dovrà essere effettuato dal 1° giugno 2025 al 4 giugno 2025 per le opzioni; dal 5 giugno 2025 al 8 giugno 2025 per le relative contro-opzioni; dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025 per le opzioni; dal 19 giugno 2025 al 21 giugno 2025 per le relative contro-opzioni correlate esclusivamente alle opzioni esercitate dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025’.
Queste le date del ‘calcio-mercato’. Facendo un po’ di storia, le prime apparizioni di procuratori – ora agenti sportivi – impegnati e protagonisti nelle operazioni in Italia, risalgono, nei fatti, agli anni ’70. In un contesto più internazionale, gli agenti hanno assunto un ruolo fondamentale all’interno del settore calcio, per il fatto che le varie Federazioni sportive nazionali avevano norme e regolamenti diversi in tema di tesseramenti e trasferimenti e solo l’attento e professionale lavoro svolto da questi operatori poteva far concludere le trattative.
All’inizio la categoria – procuratori sportivi – si palesa in concomitanza con la discussione sul vincolo sportivo per gli atleti professionisti e quindi della legge n. 91/1981, per la prima volta regolamentata in Italia nel 1990, anno in cui venne approvato e pubblicato il primo Regolamento FIGC avente per oggetto l’attività del procuratore. In Italia, viene prevista una prima disciplina in quel periodo, a livello di ordinamento sportivo, che prevedeva tra l’altro, che, per essere iscritto all’Albo dei procuratori e quindi, poter svolgere la relativa attività, si dovesse superare un esame presso l’apposita Commissione, consistente inizialmente in un semplice colloquio e successivamente in una prova scritta a risposta multipla avente ad oggetto venti domande sulle normative di fonte primaria e secondaria, relative al diritto dello sport e alla disciplina costituita dai regolamenti fondamentali della FIGC, quali statuto, codice di giustizia sportiva, Norme Organizzative Interne (NOIF) su tesseramenti e trasferimenti e il ‘regolamento per i procuratori sportivi’. Con l’abolizione ‘vincolo’ cresce la forza contrattuale dei calciatori professionisti e di conseguenza quella dei cosiddetti ‘agenti’. Al primo Regolamento FIGC del 1990, ne segue un secondo nel 1993, che prova a dare indicazioni a un settore in evoluzione, che fino a quel momento era caratterizzato da un vuoto normativo. Poi lo sviluppo della figura nel 1994, in un contesto sempre più internazionale, quando la FIFA decise di istituire una nuova e specifica figura professionale con un regolamento ad hoc: l’agente FIFA, il quale, provvisto di necessaria licenza, costituiva il soggetto abilitato a occuparsi, per conto delle società sportive e/o dei calciatori, dei trasferimenti di atleti in qualunque parte nel mondo.
Nel 1997 anche la FIGC adottò, in conformità al Regolamento emanato dalla FIFA, il nuovo ‘Regolamento per l’attività di procuratore di calciatori’, in cui la figura era qualificata come ‘… la persona fisica che dietro incarico si impegnasse a prestare consulenza e assistenza al calciatore professionista, con particolare riferimento ai contratti con le società calcistiche e anche alla gestione dei diritti del calciatore’. In un contesto dove la figura del procuratore/agente stava subendo una evoluzione normativa, sorse un primo problema: l’agente era sottoposto a due regolamentazioni, una nazionale, emanata dalla FIGC ed un’altra internazionale, emanata dalla FIFA. La problematica – ancora attuale – che si presentò fu causata dal fatto che le due discipline non erano perfettamente allineate tra di loro; infatti, se per i trasferimenti tra società appartenenti alla medesima Federazione sportiva nazionale risultava necessaria solo l’iscrizione nell’elenco speciale FIGC, per i trasferimenti in ambito internazionale occorreva il possesso della licenza di agente FIFA. In quel contesto storico, tale problematica si pose alla base dell’evoluzione della figura di agente e al fine di ovviare alla problematica il Comitato Esecutivo della FIFA, il 10 dicembre 2000, approvò il nuovo ‘Regolamento per agenti di calciatori’, col quale definisce l’agente dei calciatori come ‘… una persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore e una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore, in conformità con le disposizioni del presente Regolamento’. Regolamento che prevedeva che tutte le singole Federazioni sportive nazionali di calcio adottassero un proprio Regolamento nazionale per agenti di calciatori in armonia con le direttive ed i principi contenuti nella disciplina FIFA. In base a ciò si uniformò la FIGC, che approvò in data 22 novembre 2001 il ‘Regolamento per agenti di calciatori’, il quale definiva l’agente come colui che ‘… cura i rapporti tra il professionista e la società sportiva in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva o tra due società interessate al trasferimento o alla cessione del contratto di un calciatore’.
Alla disciplina del 2001 seguirono due parziali riforme, prima nel 2007 e poi nel 2010. In data 29 ottobre 2007, a seguito dell’indagine conoscitiva svolta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la FIFA emanò un nuovo regolamento, entrato poi in vigore l’1 gennaio 2008. Alla riforma del 2007, seguì quella del 2010 che proseguì lungo la scia della liberalizzazione dell’attività di agente e in seguito, nel 2015, vi fu una nuova riforma con annessa regolamentazione da parte della FIFA, che concluse il processo di liberalizzazione della professione di agente avviato in precedenza. Tale regolamentazione fu ovviamente recepita anche dalla FIGC, che emanò il ‘Regolamento per i servizi di procuratore sportivo’. Allo stesso modo, negli altri Paesi nei quali il calcio cominciava ad assumere una sua importanza socio-economica, le federazioni nazionali hanno cominciato a disciplinare la figura del procuratore sportivo in modo analogo a quanto fatto in Italia. Progressivamente, soprattutto con la sempre maggiore circolazione di calciatori stranieri – determinata dalla riapertura delle frontiere e poi con la liberalizzazione della circolazione dei calciatori professionisti europei all’interno dell’Unione Europea (determinata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione 15 dicembre 1995, la cosiddetta ‘sentenza-Bosman’), si è posta l’esigenza di svolgere tale attività anche a livello internazionale, nell’ambito dei trasferimenti internazionali.
A livello internazionale sportivo, la FIFA ha manifestato più volte insofferenza per la figura dell’agente. In un primo momento, con una modifica dell’art. 17 del Regolamento FIFA per agenti di calciatori (in data 24 ottobre 2007), ha introdotto un principio di durata limitata (in cinque anni) delle relative licenze, con conseguente onere, per tutti gli agenti, di superare nuovamente l’esame ogni cinque anni; ma tale disciplina presentava numerose criticità dal punto di vista della tutela del diritto al lavoro degli stessi agenti.
La riforma, molto discussa, in realtà, non si è potuta concretizzare, in quanto, al momento in cui la stessa avrebbe dovuto effettivamente trovare applicazione, la FIFA ha adottato una misura ancora più drastica, con la ‘deregulation’ disponendo la cancellazione, a livello internazionale, della figura dell’agente di calciatori (con contestuale abrogazione del relativo Regolamento FIFA per agenti di calciatori) e l’introduzione di un nuovo Regolamento per la disciplina dell’attività degli intermediari, che prevedeva che chiunque poteva accedere liberamente a tale professione, senza dovere superare alcuna prova di abilitazione, lasciando alla discrezionalità delle federazioni nazionali la disciplina di tale figura e della relativa attività. In conseguenza di tale deregulation posta in essere dalla FIFA a livello internazionale, la FIGC ha previsto, nel 2015, una nuova figura di procuratore/agente sportivo, con l’emanazione di un apposito Regolamento per i servizi di procuratore sportivo in data 1 aprile 2015, con il quale ha consentito lo svolgimento dell’attività di procuratore sportivo – oltre che a tutti coloro che avevano già acquisito il titolo secondo il previgente sistema – anche a tutti coloro che, in possesso di requisiti minimi, presentassero una mera richiesta di iscrizione al relativo Elenco, senza il superamento di alcun esame. Tale situazione, oggetto anche di contenzioso in sede giurisdizionale – sollevato, da parte degli agenti abilitati prima del 31 marzo 2015, contro il nuovo sistema di abilitazione senza il filtro dell’esame – è stata risolta dall’intervento del legislatore in Italia, con l’art. 1, comma 373, della Legge n. 205/2017, che ha dato inizio alla nuova fase della normativa (solo a livello nazionale) relativa alla figura attuale dell’agente sportivo.
Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l’anno 2018), è stata introdotta un’organica riforma del settore sportivo, prevedendo numerose ed importanti novità, con lo scopo di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano e la promozione e l’esercizio della pratica sportiva da parte dello Stato. Nello specifico, per quanto riguarda gli agenti sportivi, la relativa disciplina è stata introdotta con l’art. 1, comma 373, ha introdotto una nuova figura professionale, ovvero l’agente sportivo, disciplinando l’accesso alla professione previo superamento di una prova di abilitazione, che consente l’iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi presso il CONI. Si è così riorganizzato il ruolo e le competenze dell’agente sportivo, con l’obiettivo di risolvere la situazione determinatasi a seguito della previsione del libero accesso alla professione di agente – senza il necessario filtro di un esame di abilitazione – e di consentire lo svolgimento dell’attività di agente in tutti gli sport e non solo nel calcio, seppure, ovviamente, soltanto a livello nazionale e con obblighi e adempimenti formativi. Alla luce di quanto indicato, il Regolamento CONI per gli agenti sportivi costituisce la normativa di fonte secondaria sportiva tuttora vigente. Ancora riforme, nuovi regolamenti e una situazione che vede la categoria e quindi anche io, rinnovare l’iscrizione alla FIGC annualmente, poi l’adesione al CONI e il rinnovo con la FIFA, con obblighi formativi, economici e operativi.
Questa la ‘storia’ normativa, da me vissuta personalmente e collegata fisicamente e plasticamente con le prime operazioni effettuate al Quark Hotel di Milano in via Lampedusa agli inizi del Duemila; ma mi sono state riferite e raccontate le prime storiche trattative all’albergo Gallia di Milano, zona Stazione Centrale, con lo ‘sfratto’ deciso dalla proprietà del Gallia con una comunicazione ai propri dipendenti; trasferimento del ‘mercato’ al vicino Hilton, sempre in zona Stazione Centrale che organizza qualcosa di più, allestisce la sala stampa con servizio di segreteria, telex e diverse cabine telefoniche. Nuova location alla periferia di Milano, al ‘Leonardo da Vinci’ di Bruzzano; gli operatori vengono tesserati come nei centri top-secret, hanno a disposizione il centro congressi, segreterie telefoniche, telex. Successivamente al ‘Centro Congressi’ a Milanofiori, passando per una desueta location sul lago di Como, l’unica sede non meneghina di sempre, nella incantevole cornice di Villa Erba a Cernobbio (estate 1991 e 1992); poi ‘Forte Crest’ a San Donato Milanese, con un’eccezione al ‘Forum’ di Assago (estate 1997). Dopo il citato ‘trasferimento’ al Quark Hotel di via Lampedusa, si passa all’Ata Hotel Executive di Milano, zona Porta Garibaldi, anche questo chiuso e ora ristrutturato; spostamento al ‘Meliá’ in zona Lotto a Milano in via Masaccio, un temporaneo ritorno al Gallia, una nuova puntata a Bruzzano – sempre catena Hilton -, fino all’attuale Hotel Sheraton (ex Hotel Brun) di Milano, zona San Siro in via Caldera. Qualche tentativo a Roma, in contemporanea Rimini, una pausa con la pandemia ma sessioni sempre vissute fisicamente, seppure ora con le tecnologie si lavora più dalle e nelle sedi, a differenza degli anni Duemila, quando ‘avere linea col telefono’ oppure tentare di trovare accordi nelle stanze e negli ascensori degli hotel era un classico. Oppure bisognava girovagare sempre nel capoluogo lombardo fra il ‘Michelangelo’, una torre da 67 metri a ridosso della stazione Centrale, al Palazzo Parigi Hotel o nel triangolo di piazza Repubblica fra il ‘Principe di Savoia’, il ‘Westin Palace’ e il ‘ME Milan Il Duca’. Ora meno gente negli alberghi e le tecnologie che impazzano, fra algoritmi, statistiche, video, collegamenti internazionali e riunioni nelle sedi più disparate.
Buon mercato a tutti.
Lascia un commento